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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE | Azione risarcitoria esercitata dai congiunti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Condizioni e limiti. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662040-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)