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Sez. 3 - , Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Suicidio del malato - Azione risarcitoria esercitata dai parenti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658316-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito "iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domandadeve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)