Sez. 2, Sentenza n. 3402 del 23/05/1981 (Rv. 413988 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO - SUFFICIENZA AI FINI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DEI SINGOLI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO - SUFFICIENZA AI FINI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DEI SINGOLI CONDOMINI.*
In tema di amministrazione condominiale, una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non e tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate (cosiddette 'pezze d'appoggiò), dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilita di attribuire ad alcuni condomini la facolta di contestare i conti, rimettendo cosi in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 3, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)