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Sez. 2, Sentenza n. 2220 del 05/04/1984 (Rv. 434262 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - POTERE DEL CONDOMINIO DI CONTROLLARE LA GESTIONE E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434262-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - POTERE DEL CONDOMINIO DI CONTROLLARE LA GESTIONE E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA - SUSSISTENZA - LIMITI.*

In tema di condominio negli edifici, il potere del singolo condomino di controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione ad essa inerente sussiste, normalmente, in Sede di rendiconto annuale presentato dall'amministratore medesimo, nonché di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, mentre, all'infuori di tale Sede, il diritto del condomino stesso di ottenere dall'amministratore l'esibizione di determinati documenti contabili può essere riconosciuto solo ove si deduca e dimostri uno specifico interesse al riguardo. (V 3402/81, mass n 413988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)