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Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 10/07/1974 (Rv. 370316 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - FACOLTA DEL MANDANTE DI ESERCITARE I DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DEL MANDATO - CARATTERE ECCEZIONALE - ESTENSIBILITA ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI DI NATURA DIVERSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370316-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - FACOLTA DEL MANDANTE DI ESERCITARE I DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DEL MANDATO - CARATTERE ECCEZIONALE - ESTENSIBILITA ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI DI NATURA DIVERSA - ESCLUSIONE.*

La disposizione del secondo comma, prima parte, dell'art 1705 cod civ introduce - per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel primo comma, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli Atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Pertanto, la detta eccezione - essendo limitata alla possibilita dell'Esercizio, da parte del mandante, dei 'diritti di creditò derivanti (al mandatario) dall'esecuzione del mandato - non puo ritenersi estensibile anche all'Esercizio di diritti di natura diversa, tra cui quello potestativo di chiedere la nullita o l'annullamento di un contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)