Sez. 3, Sentenza n. 13559 del 17/12/1991 (Rv. 475067 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Domanda proposta anteriormente al decorso del triennio dalla disdetta - Ammissibilità.
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere
L'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario non esclude la proponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)