Sez. 5, Sentenza n. 23173 del 16/11/2005 (Rv. 585138 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Atto di appello spedito a mezzo posta ad organo incompetente (commissione di secondo grado, anziché di primo grado) - Tempestività - Data di spedizione - Irrilevanza - Data di trasmissione dell'atto, da parte dell'autorità incompetente, a quella competente - Rilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la regola secondo la quale la spedizione a mezzo posta è da considerarsi tempestiva se effettuata nel termine non significa che la decadenza venga impedita allorché l'atto sia stato indirizzato ad un organo giurisdizionale incompetente, e cioè alla commissione tributaria di secondo grado, anziché a quella che aveva emesso la decisione impugnata, come prescritto dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"). Pertanto, nessun effetto sanante consegue alla trasmissione del ricorso da parte dell'autorità incompetente a quella competente, effettuata quando il termine per l'impugnazione sia scaduto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)