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Sez. 5, Sentenza n. 8746 del 18/06/2002 (Rv. 555124 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - APPELLO PRINCIPALE | Spedizione alla Commissione di secondo grado anziché alla Commissione di primo grado - Trasmissione - Mancato rispetto del termine per l'impugnazione - Effetti.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555124-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - APPELLO PRINCIPALE

Con riguardo alla disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è tardiva la proposizione dell'appello alla commissione tributaria di secondo grado qualora l'atto erroneamente spedito alla Commissione di secondo grado non venga da questa trasmesso a quella di primo grado entro il termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnazione

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)