Sez. 6, Sentenza n. 3395 del 16/11/1989 Ud. (dep. 08/03/1990) Rv. 183615 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE SOSTITUTO IN QUALCHE FASE DIBATTIMENTALE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE SOSTITUTO IN QUALCHE FASE DIBATTIMENTALE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*
È inammissibile il ricorso proposto dell'imputato, allorché i motivi a sostegno siano stati sottoscritti dal difensore che abbia assunto, per qualche fase dibattimentale, la qualifica di sostituto del difensore di fiducia, senza che risulti la sua nomina da parte del ricorrente nella dichiarazione di ricorso o successivamente. I poteri del sostituto, infatti, in virtù dell'art. 127 cod. proc. pen. non si estendono all'Esercizio di facoltà e diritti che la legge assegna esclusivamente al difensore. (nella fattispecie la dichiarazione di ricorso era stata resa dal difensore di fiducia, il quale nel riservarsi la sottoscrizione dei motivi estendeva la riserva stessa al sostituto. Tale incarico, ha precisato la Corte, può essere validamente conferito soltanto dall'imputato e non già dal difensore che propone il ricorso). (Conf mass n 159821).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)