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Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159821 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE SOSTITUTO IN QUALCHE FASE DIBATTIMENTALE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159821-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE SOSTITUTO IN QUALCHE FASE DIBATTIMENTALE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, allorché i motivi a sostegno sono stati sottoscritti dal difensore che abbia, per qualche fase dibattimentale, assunto la qualità di sostituto del difensore di fiducia, senza che risulti che il ricorrente lo abbia nominato nella dichiarazione di ricorso né successivamente. Infatti, i poteri del sostituto, in virtù dell'art. 127 cod. proc. pen., non si estendono all'Esercizio di facoltà e diritti che la legge assegna esclusivamente al difensore. (V mass n 144990, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)