Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26916 del 13/09/2022 (Rv. 665858 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente al d.l. n. 78 del 2010) - Possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto far gravare sui redditi del 2007 e 2008, accertati in via induttiva, anche gli incrementi patrimoniali del 2009 - conseguenti all'acquisto di due autoveicoli ed alla vendita di un terzo - per effetto del criterio di ripartizione dell'esborso nei cinque anni precedenti).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)