Sez. 5, Ordinanza n. 23475 del 02/09/2024 (Rv. 672113-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Onere della prova del contribuente della spesa per l'incremento patrimoniale con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta - Superamento della presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Esclusione dai redditi di ogni anno della quota parte (1/5) della spesa sostenuta - Ammissibilità - Invalidità dell'accertamento fondato anche su altri elementi - Insussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
La prova che la spesa per l'incremento patrimoniale è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al fine - fornita dal contribuente per superare la presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - comporta esclusivamente che dai redditi rideterminati in ciascun anno del quinquennio è eliminata solo la quota parte (un quinto) della spesa sostenuta, senza che l'accertamento, fondato anche su altri elementi, sia integralmente annullabile.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)