Sez. 1, Sentenza n. 9726 del 18/09/1991 (Rv. 473918 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù | Occupazione "sine titulo" di suolo privato - Realizzazione di un elettrodotto - Costituzione della servitù - Esclusione - Illecito a carattere permanente - Configurabilità - Conseguenze.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Servitù
L'apprensione "sine titulo" del fondo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva (non essendone ravvisabili gli estremi rispetto ai diritti reali su bene altrui), ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o ne cessi l' esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù. Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, ed inoltre, qualora difetti l'autorizzazione di cui all' art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (sicché il comportamento dell'autore integri mera attività materiale priva di connotati pubblicistici), anche il diritto alla "restitutio in integrum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)