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Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996 (Rv. 499012 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Occupazione "sine titulo" di suolo privato - Installazione di linee elettriche - Requisiti per la costituzione di servitù di elettrodotto - Mancanza - Conseguenze - Illecito a carattere permanente - Diritto del privato al ristoro per equivalente - Sussistenza - Carattere di amovibilità delle opere - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499012-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

L'occupazione "sine titulo" di un fondo privato da parte dell'E.N.E.L. e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito - per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario -, consistente in un'attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione d'illegittimità. Pertanto, il giudice del merito accertata la configurabilità dell'indicato illecito, non può desumere l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate (potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all'area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell'installazione delle stesse), ma deve verificarne l'esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)