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Sez. L, Sentenza n. 4147 del 16/07/1984 (Rv. 436096 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE TRA MEDICI MUTUALISTICI ED I.N.A.M. - ATTUAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - INDIVIDUAZIONE - CONTRATTO NORMATIVO E CONTRATTI ATTUATIVI - NATURA PRIVATISTICA - DIRITTO DI RECESSO DELL'I.N.A.M. EX ART. 2237 COD. CIV. - SUSSISTENZA - "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436096-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE TRA MEDICI MUTUALISTICI ED I.N.A.M. - ATTUAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - INDIVIDUAZIONE - CONTRATTO NORMATIVO E CONTRATTI ATTUATIVI - NATURA PRIVATISTICA - DIRITTO DI RECESSO DELL'I.N.A.M. EX ART. 2237 COD. CIV. - SUSSISTENZA - "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il rapporto di prestazione professionale tra medici mutualistici ed i.N.A.M. costituisce attuazione di un contratto che si perfeziona con l'iscrizione del sanitario nello speciale albo dello istituto e sul cui contenuto normativo si modella poi la stipulazione dei singoli contratti a seguito di richiesta della prestazione medica fatta dagli assicurati in nome e per conto dell'istituto stesso, anche se a proprio profitto. Sia il preliminare contratto normativo sia quelli attuativi che ne derivano hanno natura privatistica, sicché rispetto agli uni e all'altro compete all'i.N.A.M. il diritto di recesso ex art. 2237 cod. civ., anche relativamente ad ipotesi che, pur non essendo a tal fine specificamente contemplate da apposite Disposizioni della convenzione fra lo stesso i.N.A.M. e la federazione nazionale degli ordini professionali (nella specie, il venir meno del requisito della residenza anagrafica del medico nel luogo di svolgimento dell'incarico), non perdono, per questo solo fatto la loro idoneità a fondare l'Esercizio del diritto suddetto, il quale, potendo avvenire ad nutum, non è neanche condizionato nella propria legittimità ed efficacia dall'assolvimento di un Obbligo di motivazione e comporta il solo Onere del committente di rimborsare al prestatore d'opera le eventuali spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera svolta. (V 6106/78, mass n 395925; (V 880/74, mass nn 368776 e 368777; (V 1330/69, mass nn 338028, 338023, 338024 e 338025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Contr. Coll. 03/03/1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)