Sez. L, Sentenza n. 5393 del 06/06/1990 (Rv. 467555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - PERDURANTE EFFICACIA DI CONTRATTO COLLETTIVO SCADUTO EX ART. 2074 COD. CIV.. - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI POST CORPORATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEI GIUDICI DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 RELATIVO AI MEDICI GENERICI AMBULATORIALI DELL'INAIL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - PERDURANTE EFFICACIA DI CONTRATTO COLLETTIVO SCADUTO EX ART. 2074 COD. CIV.. - APPLICABILITÀ AI CONTRATTI POST CORPORATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DEI GIUDICI DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO 16 SETTEMBRE 1981 RELATIVO AI MEDICI GENERICI AMBULATORIALI DELL'INAIL.*
La disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo non si applica ai contratti collettivi post-corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza. L'accertamento al riguardo compete al giudice del merito le cui valutazioni sono censurabili in Sede di legittimità solo se non sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, la suprema Corte sancendo tale principio, ha cassato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano ritenuto illegittima la revoca dell'incarico professionale di medici generici ambulatoriali, disposta in danno degli interessati da parte dell'i.N.A.I.L., nel presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 2237 cod. civ. per effetto della accertata perdurante validità riconosciuta dal detto ente all'accordo collettivo 16 settembre 1981, già scaduto al momento della revoca suddetta). (V 5946/88, mass n 460398; (V 7140/87, mass n 455288; (V 4147/84, mass n 436096; (V 2892/79, mass n 399224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)