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Sez. U, Ordinanza n. 558 del 12/06/1998 (Rv. 516400 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Norme applicabili - Rimessione dei procedimenti per legittima suspicione - Art. 45 cod. proc. pen. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516400-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale. In mancanza sono applicabili le norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto quando la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. Pertanto, l'art. 45 cod. proc. pen. in tema di rimessione del processo penale di merito non trova applicazione in materia di procedimenti disciplinari a carico di avvocati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)