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Sez. U, Sentenza n. 2178 del 19/09/1967 (Rv. 329331 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - NORME APPLICABILI - RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI PER LEGITTIMA SUSPICIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329331-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - NORME APPLICABILI - RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI PER LEGITTIMA SUSPICIONE - INAPPLICABILITA.*

Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati e procuratori si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale. In Mancanza si osservano le norme del codice di procedura civile. Si applicano, invece, le norme del codice di procedura penale solo quando la legge professionale faccia espresso rinvio a queste, ovvero sorga la necessita di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (ad es. Applicazione di un'amnistia). L'istituto della rimessione del procedimento per legittima suspicione, di cui all'art. 55 cod.proc.pen., non e applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati e procuratori.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49, Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)