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Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 06/11/1976 (Rv. 382705 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - SCRITTA - NECESSITA - CONDIZIONI - PROVA - LIMITI STABILITI PER IL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - ESTENSIONE ALLA PROCURA.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382705-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - SCRITTA - NECESSITA - CONDIZIONI - PROVA - LIMITI STABILITI PER IL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - ESTENSIONE ALLA PROCURA.*

Quando per il contratto che il rappresentante deve concludere la legge prescrive la Forma scritta, sia pure non ad essentiam ma solo ad probationem (come nel caso del contratto di Assicurazione), la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio, le restrizioni nell'utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura. (V 3325/68, mass n 336333; (V 2694/63; (V 1262/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)