Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 16/10/1968 (Rv. 336333 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA -VOLONTARIA (PROCURA) - FORMA DELLA PROCURA - VENDITA DI COSE MOBILI PER LA QUALE SIA STATA PATTUITA LA REDAZIONE PER ISCRITTO - PROCURA IN FORMA ORALE - VALIDITA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA -VOLONTARIA (PROCURA) - FORMA DELLA PROCURA - VENDITA DI COSE MOBILI PER LA QUALE SIA STATA PATTUITA LA REDAZIONE PER ISCRITTO - PROCURA IN FORMA ORALE - VALIDITA.*
La norma dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui la procura non ha effetto se non e conferita con la Forma - prescritta- per il contratto che il rappresentante deve concludere - norma applicabile anche agli Atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale-, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che e riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive - ad substantiam - o - ad probationem- una particolare Forma, non anche alla ipotesi in cui siano state le parti ad adottare la specialita della Forma per un negozio che la legge invece assoggetta a minore formalismo. Pertanto la procura per stipulare un contratto di vendita di cose mobili- per il quale le parti hanno convenuto la redazione per iscritto- puo anche essere rilasciata in Forma orale, ed essere quindi provata a mezzo di presunzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)