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Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 19/05/2000 (Rv. 536669 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Attraverso la consegna al destinatario - Conseguenze - Tempestività dell'atto di impugnazione - Esclusiva rilevabilità dalla certificazione della data di tale consegna da parte dell'agente postale - Adempimento delle formalità richieste da parte del notificante nei tempi prescritti - Rilevanza - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre forme di notificazione - Menomazione del diritto di difesa - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536669-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 cod. proc. civ., nella interpretazione, costituente diritto vivente, fornitane dalla giurisprudenza, secondo la quale, nel silenzio del dettato normativo, la notifica di atto giudiziario a mezzo del servizio postale non si esaurisce nella spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, indipendentemente dalla circostanza che la parte notificante, residente in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, abbia adempiuto in termini, e secondo la quale da ciò consegue che, ove si tratti della notifica di un atto di impugnazione, la tempestività dello stesso è rilevabile esclusivamente dalla certificazione della data della consegna da parte dell'agente postale, ponendosi, in tal modo, a carico del notificante il rischio connesso al disservizio postale. Detta interpretazione, infatti, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe di notifica, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa di chi si avvale del servizio postale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)