Sez. 3, Ordinanza n. 4289 del 02/03/2004 (Rv. 570753 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Art. 149 cod. proc. civ. - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Estensione del principio alle altre norme in materia di notifica - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - anche in sede di applicazione delle norme in materia diverse dall'art. 149, è rilevante, ai fini del decorrere degli effetti della notifica per il notificante, il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)