Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 18/02/1994 (Rv. 485372 - 01)
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine | Imposta unica sostitutiva - Applicabilità - Presupposto di durata del vincolo contrattuale - Ricorrenza - Fattispecie.
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine
In tema di agevolazioni tributarie e ai fini della applicabilità, ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, dell'imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'ultimo comma dell'art. 15 del succitato d.P.R., ricorre soltanto se la durata della operazione di finanziamento - che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall'evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali - supera di almeno un giorno i diciotto mesi. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che la detta imposta sostitutiva non poteva trovare applicazione con riguardo ad un contratto di finanziamento, per cui era stata pattuita la durata minima "non inferiore" a diciotto mesi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)