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Sez. 5, Sentenza n. 28879 del 09/12/2008 (Rv. 605976 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Esenzione per i finanziamenti a medio e lungo termine - Applicabilità ai contratti di finanziamento con clausola di recesso ad nutum dell'ente finanziatore, anche prima del diciottesimo mese dalla stipula - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605976-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

La speciale esenzione dall'imposta ipotecaria, prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i contratti di finanziamento con durata superiore a diciotto mesi, non si applica allorché il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facoltà di recedere dal contratto prima dello scadere del suddetto termine, giacché tale previsione impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avrà una durata minima pari a quella imposta dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)