Sez. L, Sentenza n. 8044 del 26/08/1997 (Rv. 507164 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ESTINZIONE GARANZIE - INVALIDITÀ NUOVA OBBLIGAZIONE | Conseguente costituzione di diritti in favore del creditore - Esclusione - Obbligazioni dell'accollante - Contenuto.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ESTINZIONE GARANZIE - INVALIDITÀ NUOVA OBBLIGAZIONE
Nell'accollo interno al creditore non viene conferito alcun diritto, mentre sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile ovvero l'obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il "quid praestandum" o di tenere indenne il medesimo di quanto avrà a perdere con il proprio adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)