Sez. 3, Sentenza n. 6936 del 01/08/1996 (Rv. 498912 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo cosiddetto "interno" - Nozione ed effetti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
La figura dell'accollo "interno" - non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela - ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)