diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 3628 del 14/02/2011 (Rv. 616784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA | Opposizione a cartella esattoriale - Ordinanza di inammissibilità del giudice di pace ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Revocazione - Proponibilità - Davanti allo stesso giudice - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA

Il giudizio per revocazione dell'ordinanza del giudice di pace, che, in base all'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, deve essere instaurato, ai sensi degli artt. 398 e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza affetta dall'errore revocatorio denunciato e non davanti alla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)