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Sez. 2, Sentenza n. 3554 del 11/03/2003 (Rv. 561073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA | Dello stesso giudice che ha emesso la sentenza - Procedimento - Norme applicabili - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA

Al giudizio di revocazione - che si instaura dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocando - sono applicabili le norme stabilite per il procedimento dinanzi a quel giudice, con la conseguenza che, richiesta (come nella specie) la revocazione di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal giudice di pace, la domanda di revocazione va introdotta, ex art. 398 primo comma cod. proc. civ., con atto di citazione e non (come nella specie) con ricorso. Quanto alla valutazione della tempestività della domanda medesima (artt. 325 ss. cod. proc. civ.), deve, poi, aversi riguardo alla data di notificazione della citazione stessa, ovvero del ricorso, ove esistano i presupposti della sua conversione in citazione e sempre che esso risulti notificato unitamente al pedissequo decreto contenente l'indicazione della data di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)