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Sez. L - , Ordinanza n. 22021 del 12/07/2022 (Rv. 665322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Risarcimento danni - Tabella I.n.a.i.l. - UtilizzabilitĂ  - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di responsabilitĂ  civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall'Inail, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DM min. LSO 12/07/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)