Sez. L, Sentenza n. 4269 del 08/04/1992 (Rv. 476665 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Lavoro domenicale - Diritto dei lavoratori turnisti al compenso per la relativa particolare penosità - Trattamento differenziato più vantaggioso alternativo alla specifica maggiorazione di paga - Idoneità - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività
Il diritto dei lavoratori turnisti al compenso per la particolare penosità del lavoro domenicale può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di una maggiorazione di paga specificamente riferita a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di un trattamento complessivo differenziato (rispetto a quello dei lavoratori fruenti del riposto domenicale) che risulti più vantaggioso in termini retributivi o di numero di giorni di riposo, sempreché tale differenziato trattamento non sia espressamente rapportato ad una previsione di onerosità dei turni lavorativi nel loro normale alternarsi e, quindi, ad una diversa tipicità di prestazione, senza alcun collegamento, neppure implicito, con l'attività lavorativa domenicale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)