Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 13/07/1972 (Rv. 359755 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - DOMANDA DI NULLITA DEL BREVETTO PER CONTRAFFAZIONE, IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO RELATIVA AL CARATTERE DIPENDENTE DEL TROVATO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - DOMANDA DI NULLITA DEL BREVETTO PER CONTRAFFAZIONE, IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO RELATIVA AL CARATTERE DIPENDENTE DEL TROVATO - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Si ha domanda nuova, improponibile per la prima volta in grado d'appello, quando si faccia valere, di fronte al giudice di secondo grado, una pretesa diversa e piu ampia, la quale alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e, modificando i termini della controversia, introduce nel processo un nuovo e piu ampio petitum sulla cui decisione viene a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione; o quando, pur restando fermo il petitum, S'introduce una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema d'indagine. Non costituisce domanda nuova, rispetto alla domanda di nullita del brevetto per contraffazione proposta in primo grado, la deduzione relativa al carattere dipendente del trovato proposta in appello. Tale deduzione, difatti, non solo non amplia il petitum (in quanto costituisce un minus rispetto alla domanda originariamente proposta) ne modifica il fatto dedotto in giudizio, ma deve ritenersi virtualmente compresa nella domanda fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 7, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)