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Sez. 2, Sentenza n. 709 del 13/03/1973 (Rv. 362894 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362894-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Non e consentito dedurre in appello una nuova causa petendi che involga la trasformazione obiettiva del contenuto della natura e del fondamento intrinseco della domanda proposta in primo grado, di guisa che ci si trovi in presenza di un'Azione avente diversa fisionomia giuridica, anche se tendente al medesimo risultato pratico. (V 2360/72, mass n 359755; 2015/72, mass n 359157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)