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Sez. 2, Sentenza n. 6589 del 08/11/1983 (Rv. 431313 - 01)

USI CIVICI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO - CESSIONE DELLE UNITÀ FONDIARIE DA ESSA RISULTANTI - DIVIETO - LIMITI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 1766/1927.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431313-01

USI CIVICI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO - CESSIONE DELLE UNITÀ FONDIARIE DA ESSA RISULTANTI - DIVIETO - LIMITI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 1766/1927.*

In tema di cessione di unità fondiarie risultanti dalla ripartizione delle terre di uso civico a differenza dell'ipotesi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, nella quale è prevista la possibilità di legittimare le avvenute occupazioni dei terreni di uso civico, non sussistendo alcun divieto di alienazione del fondo, atteso che la legittimazione determina il sorgere a favore degli occupanti di un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i terreni perdono la natura di beni demaniali ed i diritti di uso civico decadono al rango di diritti affievoliti, nell'ipotesi di cui all'art. 21 della stessa legge il divieto di alienazione delle unità fondiarie abbandonate e assegnate viene meno con l'affrancazione, con la conseguenza che, ai fini della pronuncia di nullità dei relativi Atti di alienazione occorre accertare se, quando sono stati posti in essere, il fondo fosse o meno affrancato, accertamento di fatto quest'ultimo non consentito in Sede di legittimità. (V 995/57; (V 1874/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)