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Sez. 3, Sentenza n. 2568 del 03/12/1973 Ud. (dep. 26/03/1974) Rv. 126556 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126556-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Il termine di prescrizione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi decorre non gia dalla scadenza del termine fissato per la presentazione di detta dichiarazione, ma dalla data in cui e divenuto definitivo l'accertamento del tributo, cio perche l'art 21 legge 7 gennaio 1929, n 4 stabilisce che l'Azione penale per i reati previsti dalle leggi sui Tributi diretti ha corso dopo che l'accertamento del tributo stesso sia divenuto definitivo. Detta norma costituisce una disposizione di carattere eccezionale che deroga alla legge comune in materia di prescrizione e, pertanto, prevale su quest'ultima in virtu del principio enunciato nell'art 15 cod pen.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)