Sez. 4, Sentenza n. 22927 del 23/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219442 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Modifica dell'art.323 cod.proc.pen. - Formula assolutoria impropria - Rilevanza ai fini del diniego del diritto alla riparazione - Esclusione - Prevalenza della volontà del giudicante - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui sia stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato a seguito di modifica legislativa, non rileva ai fini dell'esclusione, ex art.341, comma 5 cod.proc.pen., del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudice abbia utilizzato una formula terminativa impropria (nella specie 'perché il fatto non sussistè), dovendosi guardare alla volontà effettiva contenuta nella decisione (Fattispecie relativa ad assoluzione per il reato ex art.323 cod.pen., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n.234).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)