Sez. 4, Sentenza n. 5927 del 11/12/2002 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 224179 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Modifica dell'art. 323 cod. pen. - Successione di leggi penali nel tempo - Sussistenza - Abolitio criminis - Sussistenza - Applicabilità della riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
È configurabile il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod. pen., commesso antecedentemente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234, qualora, per effetto della coesistenza dei due distinti istituti della successione delle leggi penali e dell'abolitio criminis, il fatto contenga gli elementi costitutivi del reato sia secondo la vecchia che secondo la nuova formulazione e, in ragione della continuità e dell'omogeneità tra le due norme, sia sottoposto all'applicazione della norma penale più favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 102, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)