Sez. 3, Sentenza n. 8151 del 06/09/1996 (Rv. 499519 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Perdita della cosa trasportata - Richiesta di riconsegna da parte del destinatario - Significato e rilevanza ai fini del primo comma dell'art. 1689 cod. civ. - Indagine del giudice di merito - Ambito - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI
Nel contratto di trasporto di cose, nel caso che questa vada perduta, il significato e la rilevanza della richiesta di riconsegna da parte del destinatario, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 1689 cod. civ., possono essere riconosciuti solo a quella fatta dopo che egli sia stato informato o si sia reso edotto di tale perdita, perché solo in questo caso la richiesta di riconsegna è espressiva dell'intento di esercitare i diritti nascenti dal contratto (nella specie, il mittente spedisce delle barre di oro, ma al destinatario pervengono delle barre di acciaio; il primo conviene, allora, in giudizio il vettore, per ottenerne la condanna al pagamento dell'equivalente della cosa perduta; il giudice del merito respinge la domanda, ritenendo che il mittente non poteva più esercitare i diritti derivanti dal contratto dal momento che il destinatario, contestando al vettore il diverso contenuto dei colli, aveva posto in essere quella richiesta di riconsegna che, a norma della citata disposizione, determina il trasferimento in capo al destinatario dei diritti derivanti dal contratto di trasporto; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)