Sez. 3, Sentenza n. 8212 del 18/06/2001 (Rv. 547545 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE | Diritti nascenti dal contratto - Titolarità del mittente - venditore - Limiti temporali.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - IN GENERE
Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore - mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore - mittente ed acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore - mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento della danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)