Sez. 5, Sentenza n. 4943 del 08/03/2006 (Rv. 588616 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Sequestro conservativo di immobili - Frutti civili - Debitore nominato custode dei beni - Reddito imponibile - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IRPEF, nel vigore della disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, in caso di sequestro conservativo di immobili, il debitore nominato custode non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dagli stessi, poiché i frutti civili sono sottratti alla sua disponibilità, ai sensi dell'art. 559 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 679, e l'obbligo legale di rendiconto prescritto dall'art. 560 impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, a tenore del quale "l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)