Sez. 5 - , Ordinanza n. 2902 del 31/01/2019 (Rv. 652517 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Operazioni svolte da fiduciaria in base a mandato dei clienti - Determinazione del "pro rata" - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, nel regime della l. n. 1966 del 1939 (applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore della l. n. 1 del 1991), nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le stesse rientrino o meno nel calcolo della percentuale detraibile (cd. "pro rata"), non occorre considerare l'attività definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, bensì quella effettivamente svolta dall'impresa, dovendosi tenere conto a tal fine del volume d'affari della contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)