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Sez. 5, Sentenza n. 11267 del 27/08/2001 (Rv. 549073 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Società fiduciaria - Acquisto e cessione di valori mobiliari per conto dei fiducianti - Imputazione alla società fiduciaria - Sussistenza - Conseguenze - Computo dell'operazione ai fini dell'applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità.
Stato
decisa il 2001-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549073-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

Nel sistema dell'IVA, che considera il mandatario senza rappresentanza operatore in proprio (artt. 3, terzo comma, e 13, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), la cessione di valori mobiliari fiduciariamente intestati - inquadrabile, pur nella sua peculiarità, nello schema dell'interposizione gestoria - deve essere imputata alla società fiduciaria; ne consegue che la compravendita di titoli effettuata dalla società fiduciaria per conto dei fiducianti - operazione, quest'ultima, non estranea all'attività tipica della società fiduciaria - deve essere computata ai fini del calcolo della percentuale di riduzione della detrazione d'imposta "ex" art. 19 d.P.R. citato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)