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Sez. 1, Sentenza n. 1587 del 27/05/1971 (Rv. 351992 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - A TEMPO DETERMINATO - COSTRUZIONI NON TRANSITORIE - NECESSITA - FACOLTA DI RIMUOVERE LE COSTRUZIONI ALLA SCADENZA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - CONFIGURABILITA DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351992-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - A TEMPO DETERMINATO - COSTRUZIONI NON TRANSITORIE - NECESSITA - FACOLTA DI RIMUOVERE LE COSTRUZIONI ALLA SCADENZA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - CONFIGURABILITA DI LOCAZIONE.*

Il diritto di superficie, anche se concesso a tempo determinato, presuppone sempre che le costruzioni non siano dal concessionario Unite al suolo in via meramente transitoria. Conseguentemente, ove nel contratto le parti abbiano previsto la facolta del concessionario di eseguire le costruzioni e di rimuoverle alla scadenza, la concessione non da luogo ad un rapporto di natura reale (superficie), ma ad un negozio a carattere obbligatorio (locazione). (nella specie, la SC ha fatto applicazione del predetto principio a proposito della concessione di un'area, contigua ad una pubblica strada, per la costruzione di una stazione di servizio, con facolta per il concessionario di installare pompe, serbatoi, bar ed altre attrezzature e di rimuovere tali costruzioni alla scadenza del rapporto. Si e ritenuto che il rapporto avesse carattere non reale (superficie) ma obbligatorio (locazione, sia pure anomala) e che dovesse essere applicata all'atto la minore aliquota dell'imposta di registro propria delle locazioni. (V 2516'70, mass n 348810' 3318'68, mass n 336321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 1571, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)