Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 22/09/1998 Ud. (dep. 28/10/1998) Rv. 211595 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Omessa previsione dell'escussione della fonte diretta, allorché questa si identifichi nell'imputato dello stesso procedimento in cui vengono resa la testimonianza indiretta - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui non rende obbligatoria l'escussione della fonte diretta di conoscenza, ove questa sia l'imputato nei cui confronti si procede, data la sostanziale differenza esistente tra l'ipotesi in cui il dichiarante si riferisce a una terza persona informata dei fatti estranea al processo in corso e quella in cui il riferimento sia fatto all'imputato del medesimo processo, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio e in grado di replicare, nonché in considerazione della possibilità di ampia difesa garantita all'imputato dalla menzionata facoltà prevista dall'art. 494 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 494, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)