Sez. 4, Sentenza n. 46556 del 04/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 231465 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Utilizzabilità della prova - Esame della persona indicata quale fonte primaria - Necessità - Limiti.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta
La testimonianza indiretta è inutilizzabile solo nei casi previsti dalla legge, cioè la mancata indicazione della fonte primaria o l'omessa citazione del soggetto indicato dal testimone quale fonte di riferimento, sempre che vi sia stata richiesta in tal senso e che non sia sopravvenuta l'impossibilità del relativo esame. Ne consegue che, per l'utilizzazione della prova, non è necessario che la persona individuata quale fonte diretta, anche quando citata, si sottoponga effettivamente all'esame. (Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente "infiltrato" circa informazioni acquisite da un imputato di reato connesso, che dal canto proprio si è avvalso della facoltà di non rispondere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)