diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4372 del 04/07/1981 (Rv. 415065 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DILAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - ESERCIZIO D'UFFICIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415065-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DILAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - ESERCIZIO D'UFFICIO - CRITERI.*

La delazione del giuramento suppletorio - che e un mezzo integrativo di prova e, come tale, presuppone il previo raccoglimento di altre prove, che abbiano condotto a risultanze insufficienti e contraddittorie - rientra nei poteri del giudice del merito, il quale vi provvede d'ufficio, tenendo presenti le risultanze complessive delle prove precedentemente acquisite, al fine di desumerne quale sia la parte prevalentemente favorita e quale appaia maggiormente meritevole di fiducia, anche in considerazione del rispettivo comportamento processuale. (V 1699/81, mass n 412372; (V 1753/79, mass n 398115; (V 1719/79, mass n 398082).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)