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Sez. 3, Sentenza n. 1699 del 24/03/1981 (Rv. 412372 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - SCELTA DEL GIURANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412372-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - SCELTA DEL GIURANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dell'esistenza della semiplena probatio e la scelta della parte alla quale deferire il giuramento suppletorio costituiscono insindacabili apprezzamenti di fatto del giudice del merito, il quale e tenuto soltanto ad esporre adeguatamente le ragioni delle risoluzioni adottate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)