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Sez. L, Sentenza n. 1630 del 08/05/1976 (Rv. 380397 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - POTERI DEGLI ARBITRI - TRANSAZIONI - INCLUSIONE - AFFERMAZIONE DI LEGITTIMITA DI UN LICENZIAMENTO - ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA DI PREAVVISO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380397-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - POTERI DEGLI ARBITRI - TRANSAZIONI - INCLUSIONE - AFFERMAZIONE DI LEGITTIMITA DI UN LICENZIAMENTO - ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA DI PREAVVISO - LEGITTIMITA.*

Nel mandato per arbitrato libero le parti trasferiscono gli stessi loro poteri dispositivi sul rapporto controverso perche gli arbitri li esercitino in loro vece al fine comune di un componimento extragiudiziale della controversia. Questi, pertanto, ove non esistano specifiche limitazioni nel mandato possono cosi stipulare transazioni sul rapporto controverso, come, ove si controverta su un licenziamento per motivi disciplinari, ritenere bensi legittimo il licenziamento, ma attribuire al lavoratore l'indennita di preavviso, gia negata dal datore di lavoro. (nella specie, trattavasi del licenziamento di un dipendente dell'ENEL per motivi disciplinari; licenziamento che a norma dell'art 32 CCNL 25 maggio 1968, lett F e G, a seconda della gravita della infrazione, con o senza indennita di preavviso). (V 2784/63; (V 185/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Contr. Coll. 25/05/1968 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)