Sez. L, Sentenza n. 1540 del 04/04/1978 (Rv. 390916 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL; ARBITRATO LIBERO; ARBITRATO RITUALE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL; ARBITRATO LIBERO; ARBITRATO RITUALE).*
L'errata interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi e non resi efficaci erga omnes e denunciabile in Cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale contenute nel codice civile. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, in cui - considerato il divieto, di cui all'art 806 cod proc civ (testo originario), di far decidere da arbitri rituali le controversie individuali di lavoro - era stato ritenuto valido l'art 32 del contratto collettivo 25 maggio 1968 per i dipendenti dell'ENEL, in quanto disponente il diritto del lavoratore licenziato di ricorrere ad un arbitro libero, e non gia ad un arbitro rituale). (V 1630/76, mass n 380397).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Contr. Coll. 25/05/1968 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)