Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 28/02/1987 (Rv. 451386 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - DI COSA FUTURA - CRITERIO DI DISTINZIONE - PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SULLA FORNITURA DEL MATERIALE - PRODUZIONE DI BENI IN SERIE E PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ PER LA LORO MESSA IN OPERA E CONCRETA UTILIZZAZIONE - CONTRATTO ATIPICO CON PREVALENZA DEGLI ELEMENTI DELLA COMPRAVENDITA - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA VENDITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - DI COSA FUTURA - CRITERIO DI DISTINZIONE - PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SULLA FORNITURA DEL MATERIALE - PRODUZIONE DI BENI IN SERIE E PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ PER LA LORO MESSA IN OPERA E CONCRETA UTILIZZAZIONE - CONTRATTO ATIPICO CON PREVALENZA DEGLI ELEMENTI DELLA COMPRAVENDITA - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA VENDITA.*
Con riguardo all'ipotesi in cui la prestazione di una parte, dietro corrispettivo di un prezzo, consista sia in un dare che in un facere, ai fini della distinzione tra appalto e compravendita di cosa futura, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assuma un rilievo accessorio e strumentale. Pertanto, ove la parte produce i beni oggetto del negozio non in base a singole richieste, ma in serie, secondo le ritenute, generiche esigenze di mercato, e procede poi alla fornitura degli stessi, prestando la propria opera per le modifiche necessarie alla loro messa in opera ed alla loro concreta utilizzazione, ricorre la figura di un contratto atipico e complesso con prevalenza degli elementi costitutivi della compravendita con la conseguenza dell'applicabilità delle norme che la regolano. (V 2710/81, mass n 413374; (Conf 4574/76, mass n 383304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)