Sez. L, Ordinanza n. 25 del 26/01/1988 (Rv. 457081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE CESSATO NEL PERIODO DAL 31 MAGGIO 1982 AL 31 DICEMBRE 1982 O NEL PERIODO DAL 1983 AL 1985 - DIRITTO A RICEVERE TUTTI I PUNTI DI CONTINGENZA NON COMPUTATI NEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE CESSATO NEL PERIODO DAL 31 MAGGIO 1982 AL 31 DICEMBRE 1982 O NEL PERIODO DAL 1983 AL 1985 - DIRITTO A RICEVERE TUTTI I PUNTI DI CONTINGENZA NON COMPUTATI NEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 36 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 cost., della disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297 - in virtù della quale i lavoratori con contratti a tempo determinato, che cessino dal rapporto nel periodo dal 31 maggio 1982 al 31 dicembre 1982 o nel periodo dal 1983 al 1985, hanno diritto a ricevere dai datori di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, tutti i punti di contingenza non computati in esso-, essendo tale Onere dei datori di lavoro privo di ogni nesso con la prestazione ricevuta, in violazione dei principi della parità di trattamento (rispetto ai datori di lavoro che, in relazione ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato cessati dal servizio dopo l'1 gennaio 1986 o in date a questa prossime, beneficiano, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo citato, dello scaglionamento nel tempo del cosiddetto recupero dei punti di contingenza congelati) e della proporzionalità della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro. (V 4856/86, mass n 447554).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 134, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)